Fidest – Agenzia Giornalistica
CODE02/11549 (19/6) (fidest) Il parlamento italiano chiede al governo a sostenere in sede di Consiglio dellUnione Europea il pieno rispetto della sentenza del Tribunale della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sull’Organizzazione dei Mojahedin del popolo iranianao Alla vigilia della prossima riunione del Consiglio dei ministri degli esteri dellUnione Europea, la Commissione esteri della Camera dei deputati italiana, ha approvato una risoluzione sostenuta dai rappresentanti dei maggiori partiti italiani.
In essa si chiede al governo di tener conto della sentenza della Corte di giustizia europea di Lussemburgo del 12 dicembre 2006 che annula la decisione del consiglio dei ministri l’inserimenti il nome dei Mojahedin del popolo nella lista dei gruppi terroristici. Lufficio del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana in Italia, di cui il primo rappresentante è stato assassinato a Roma il 13 marzo del 1993 dai terroristi sicari del regime dei mullah, esprime i suoi migliori auguri ai legislatori per la loro storica decisione. Nel marzo scorso, in Italia 318 parlamentari provenienti da tutti gli schieramenti politici hanno sottoscritto una petizione in sostegno allOMPI chiedendo la piena realizzazione della sentenza dellAlta Corte europea di Lussemburgo ribadendo che il Consiglio dei ministri dellUnione Europeo non è al di sopra della legge.
CODE02/11550 (19/6) (fidest) con risoluzione del 2 maggio 2002, il Consiglio dellUnione Europea ha aggiornato la lista delle persone e delle entità i cui fondi devono essere congelati nellambito della lotta al terrorismo, includendo in tale lista lOrganizzazione dei Mujahidin del Popolo Iraniano (OMPI); – nei successivi aggiornamenti, lOMPI è stata sempre mantenuta in tale lista, fino alla Decisione del Consiglio del 21 dicembre 2005 relativa a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (2005/930/CE); – il procedimento che può condurre ad una misura di congelamento dei fondi ai sensi della normativa pertinente si svolge su due livelli, uno nazionale e laltro comunitario; in un primo momento, unautorità nazionale competente, in linea di principio unautorità giudiziaria, deve adottare nei confronti dellinteressato sospettato o imputato di attività terroristiche una decisione che deve essere basata su «prove o indizi seri e credibili»; in un secondo momento, il Consiglio, allunanimità, deve decidere di includere linteressato nellelenco delle organizzazioni terroristiche sulla base di informazioni precise che mostrano ladozione di una decisione nazionale; in seguito, il Consiglio deve «accertarsi», a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, che la presenza dellinteressato sullelenco controverso «resti giustificata»; – il 29 maggio 2006, in sede di riesame semestrale, è intervenuta unulteriore decisione del Consiglio dellUnione Europea che ha mantenuto lOMPI nella lista delle organizzazioni terroristiche i cui fondi devono essere congelati; Considerato che: – la sentenza del 12 dicembre 2006 del Tribunale di Prima Istanza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa T-228/02) ha annullato la Decisione del Consiglio del 21 dicembre 2005 poichè ha constatato che «la decisione impugnata non è motivata e che è stata adottata nellambito di un procedimento durante il quale non sono stati rispettati i diritti della difesa della ricorrente [lOMPI]»;
– inoltre, il Tribunale ha stabilito di «non essere in grado di effettuare il controllo giurisdizionale della legittimità di tale decisione», in quanto «il Consiglio e il Regno Unito [ammesso ad intervenire a sostegno del Consiglio] non sono stati neanche in grado di dare una risposta coerente al problema di sapere quale fosse la decisione nazionale [condizione preliminare ai sensi dellart. 1, n. 4, della posizione comune n. 2001/931] sulla base della quale è stata adottata la decisione [del Consiglio] impugnata»;
– nel suo ricorso, lOMPI ha sostenuto di essere stata inclusa nellelenco controverso «sulla sola base, apparentemente, di documenti prodotti dal regime di Teheran» e che «i motivi delliscrizione [erano] del tutto verosimilmente diplomatici»; Considerato inoltre che: – il Tribunale di Prima Istanza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee non ha messo in discussione lultima Decisione del Consiglio in data 29 maggio 2006, attualmente in vigore, non perchè essa sia stata adottata a differenza delle precedenti nel rispetto o meno delle dovute garanzie (comunicazione dei nuovi elementi a carico, motivazione del mantenimento e unaudizione dellinteressato), ma sol perchè tale decisione non era oggetto del ricorso in esame. Sin dai primi anni 80, lItalia ha riconosciuto lo status di rifugiati politici a non pochi membri dellOMPI e della resistenza iraniana.
