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Il verdetto giudiziario rivela l’allineamento tattico tra minacce monarchiche e repressione del regime clericale

L’ordinanza giudiziaria emessa il 20 giugno 2026 dal Tribunale Amministrativo di Parigi (N° 2618978/9) fornisce un esame giuridico e di intelligence altamente dettagliato dei meccanismi mutevoli della repressione transnazionale. Mentre la sentenza della corte affronta formalmente la legalità interna di una restrizione amministrativa dell’ordine pubblico, i suoi risultati probatori illuminano una realtà geopolitica critica: l’allineamento funzionale e tattico tra i resti della deposta monarchia Pahlavi e la dittatura clericale che attualmente governa l’Iran. Il verdetto documenta come elementi monarchici, che operano sotto l’esplicita bandiera della SAVAK, la polizia segreta pre-1979, generino gravi vulnerabilità di sicurezza che fanno avanzare direttamente l’obiettivo primario di Teheran: la distruzione e la neutralizzazione dell’opposizione democratica organizzata.

I risultati dell’intelligence: SAVAK come un Violent Disruptor.

Secondo i dati ufficiali dell’intelligence integrati nella sentenza finale della corte, una manifestazione pianificata a Parigi, organizzata per protestare contro l’aumento senza precedenti delle esecuzioni in Iran, ha affrontato un’ostruzione sistemica e mirata. Il casellario giudiziario rivela che il movimento monarchico iraniano, che sostiene la restaurazione del figlio dell’ultimo scià dell’Iran, mantiene una presenza operativa attiva in Europa utilizzando i simboli e il patrimonio della SAVAK. I registri dell’intelligence citati dal giudice indicano che questi quadri monarchici hanno mostrato insegne e uniformi SAVAK durante le assemblee pubbliche a Londra e Ratisbona, in Germania, all’inizio del 2026. Questo comportamento è degenerato in dichiarazioni palesi da parte di figure monarchiche attive, come Mohammad Sadeghi Ahangar, che ha esortato pubblicamente i seguaci a “bloccare il percorso” del corteo democratico. La sentenza della corte dichiara in parte:

Tuttavia, da un lato, questa nota riporta che un complotto di attacco è stato impedito all’ultimo minuto dalle forze di polizia nel marzo 2026, prendendo di mira un istituto bancario a Parigi, di cui la Procura nazionale antiterrorismo ha stimato, data la sua descrizione, che non costituiva un progetto su larga scala e che sembrava “in grado di essere collegato” al gruppo filo-iraniano Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI).

D’altra parte, l’autore della nota stima che la manifestazione, data la prevista partecipazione di persone appartenenti o che sostengono l’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo dell’Iran (PMOI/MEK), è esposta al rischio maggiore di un attacco da parte del regime iraniano o del gruppo monarchico iraniano, che favorisce il ritorno al potere di Mohammad Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià dell’Iran, e possiede un servizio di sicurezza interno chiamato SAVAK. Questo “servizio” si presenta come attivo in Europa, partecipando a manifestazioni il 26 aprile 2026, a Londra e il 10 maggio successivo a Ratisbona (Germania), durante le quali i suoi membri hanno esposto abiti e striscioni con il simbolo della SAVAK.

L’autore della nota rileva inoltre che diversi “report” sono stati raccolti il 16 giugno 2026, sulla piattaforma di aspirazione moncommissariat.fr, attraverso la quale gli autori hanno inserito il simbolo SAVAK nei loro messaggi e hanno minacciato” di piantare una bomba se l’autorità amministrativa [avesse concesso] lo svolgimento della manifestazione il 20 giugno 2026.”Inoltre, è specificato riguardo a queste minacce che potrebbero essere opera dell’opposizione monarchica iraniana nel quadro della sua rivalità con il PMOI, e “potrebbero anche provenire dal regime iraniano tramite proxy circostanziali. Infine, l’autore del documento di intelligence indica che il movimento monarchico, attraverso uno dei suoi membri attivi, Mohammad Sadeghi Ahangar—”noto” per “le sue posizioni pubbliche particolarmente minacciose, in particolare nei confronti delle forze dell’ordine e del Presidente della Repubblica francese”—ha invitato i suoi seguaci a “bloccare il percorso della manifestazione.”»

L’utilità simbiotica di queste fazioni per l’attuale teocrazia è più evidente nell’esecuzione delle minacce di bomba che alla fine hanno spinto il divieto amministrativo. Le forze dell’ordine francesi hanno registrato diversi allarmi terroristici inviati tramite portali digitali, incorporati con il simbolo SAVAK, minacciando attacchi esplosivi se l’assemblea pro-democrazia avesse avuto svolgimento. Fondamentalmente, la valutazione dell’intelligence incorporata nella sentenza evidenzia esplicitamente le linee sfocate tra questi gruppi contraddittori, affermando che queste minacce: “potrebbero essere opera dell’opposizione monarchica iraniana, nel quadro della sua rivalità con il PMOI, [e] potrebbe anche provenire dal regime iraniano tramite proxy circostanziali.”

La meccanica operativa del”Proxy Circostantial”

Questa doppia attribuzione da parte dei servizi di intelligence occidentali sottolinea una significativa convergenza strategica. Per l’establishment clericale di Teheran, l’alternativa democratica organizzata rappresenta una sfida esistenziale. Per limitare le operazioni internazionali dell’opposizione senza incorrere in ricadute diplomatiche dirette, il regime beneficia immensamente degli sforzi paralleli e aggressivi delle fazioni monarchiche.

https://x.com/EnvirOptimist/status/2069518842079154436?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2069518842079154436%7Ctwgr%5Ee870c71d9aa6c941672a8b3d36e6d71aeab43bc3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fde.ncr-iran.org%2Firan-opposition-wiederstand%2Fgerichtsurteil-wirft-neues-licht-auf-politische-netzwerke-und-einschuchterungskampagnen%2F

Dispiegando retorica violenta, intimidazioni e minacce terroristiche sotto la bandiera della SAVAK, le entità monarchiche generano le precise crisi di ordine pubblico che inducono i governi occidentali a invocare clausole di sicurezza pubblica e limitare l’assemblea democratica. Di conseguenza, il verdetto della corte dimostra legalmente come i resti della vecchia autocrazia servano da efficace estensione tattica della macchina di repressione esterna dell’attuale dittatura teocratica. Forzando la chiusura delle piattaforme democratiche, la rete monarchica SAVAK soddisfa gli esatti desideri strategici degli Ayatollah, dimostrando che nella campagna globale per mettere a tacere il dissenso iraniano, la corona e il turbante funzionano mano nella mano.

Segue una versione tradotta della sentenza della corte:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI PARIGI

N ° 2618978/9 REPUBBLICA FRANCESE

ASSOCIAZIONE NOUVEAUX DROITS DE L’HOMME IN NOME DEL POPOLO FRANCESE

Jean-François Simonnot
Giudizio sommario Judge (Juge des référés)

Udienza del 19 giugno 2026
Ordine del 20 giugno 2026

Il giudizio sommario giudice,

Vista la seguente procedura:

Con una petizione registrata il 19 giugno 2026, l’Associazione Nouveaux Droits de l’Homme, rappresentata da Me Bourdon e Me Brengarth, chiede al giudice di giudizio sommario:

Ordinare, ai sensi delle disposizioni dell’articolo L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa, la sospensione dell’esecuzione dell’ordine emesso dal Prefetto di polizia il 18 giugno 2026, che vietava una manifestazione dichiarata prevista a Parigi sabato 20 giugno 2026.
Valutare nei confronti dello Stato una somma di 3.000 euro in applicazione dell’articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.
L’associazione sostiene che:

La condizione di urgenza è soddisfatta poiché la manifestazione oggetto dell’ordinanza di divieto contestata è prevista per il 20 giugno.
La decisione impugnata infligge un grave ed evidente illecito pregiudizio alla libertà di manifestazione e alla libertà di espressione, essendo stata emessa in violazione, da un lato, degli articoli 19 e 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dell’articolo 21 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966 e, dall’altro, dell’articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789.
La libertà di manifestare costituisce una libertà fondamentale ai sensi della giurisprudenza del Consiglio di Stato.
La decisione è viziata dall’illegalità, perché un divieto deve sempre essere giustificato dall’impossibilità di attuare misure meno restrittive e dall’assoluta incapacità di mantenere l’ordine pubblico, rendendolo così sproporzionato.
La decisione è inoltre illegale perché si basa su motivi di ordine pubblico che non riescono a giustificarla, in particolare il rischio di scontri tra attivisti con opinioni opposte, un percorso fiancheggiato da edifici pubblici o rappresentanze diplomatiche a Parigi e l’elevazione del piano Vigipirate il 24 marzo 2024; le perturbazioni all’ordine pubblico non sono materialmente stabilite.
N ° 2618978/9-Pagina 2

Con una memoria difensiva registrata il 19 giugno 2026, alle 15:05, il Prefetto di polizia conclude che la petizione dovrebbe essere respinta.

Visti gli altri documenti del fascicolo

Vista la:

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789. La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Il Codice Sicurezza Interna.
Il Codice di Giustizia Amministrativa.
Il Presidente del Tribunale ha designato il signor Simonnot a pronunciarsi sulle richieste di giudizio sommario.

Le parti sono state regolarmente informate della data dell’udienza.

Durante l’udienza pubblica tenutasi alla presenza della signora Heeralall, cancelliere del tribunale, il signor Simonnot ha letto il suo rapporto e sentito:

Le osservazioni di Me Brengarth, rappresentante dell’Associazione Nouveaux Droits de l’Homme, che ha ribadito le memorie scritte e aggiunto:
che dopo la dichiarazione della manifestazione, era stato avviato un dialogo tra l’associazione delle petizioni e lo stato maggiore della Direzione dell’ordine pubblico e del traffico della Prefettura di polizia, e nulla suggeriva fino al 18 giugno che sarebbe stata presa una decisione di divieto.
Che le perturbazioni dell’ordine pubblico citate nelle memorie difensive sono” prive di documenti ” e che il contesto internazionale e nazionale non costituisce motivo sufficiente per giustificare il divieto contestato.
Inoltre, poiché questo divieto è stato emanato la sera della vigilia della manifestazione prevista, comporta conseguenze significative, in particolare l’annullamento dei sostanziali sforzi organizzativi di ogni tipo investiti nell’evento.
Déchin, in rappresentanza del Prefetto di polizia, che deplora la formulazione utilizzata nel terzo e quarto paragrafo della pagina 8 della petizione e ribadisce altrimenti gli argomenti presentati nelle osservazioni della difesa.
L’inchiesta è stata chiusa al termine dell’udienza.

Considerando quanto segue:

Per quanto riguarda le conclusioni presentate ai sensi dell’articolo L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa:

Ai sensi dell’articolo L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa: “Quando viene adita una richiesta in tal senso giustificata dall’urgenza, il giudice della sentenza sommaria può ordinare tutte le misure necessarie per salvaguardare una libertà fondamentale alla quale un soggetto giuridico pubblico o un organismo di diritto privato incaricato di gestire un servizio pubblico ha causato, nell’esercizio di uno dei suoi poteri, un danno grave e manifestamente illegale.”Secondo i termini dell’articolo L. 522-1 del presente codice:” Il giudice di giudizio sommario governa al termine di un contraddittorio scritto o orale. Quando è richiesto di emanare le misure di cui agli articoli L. 521-1 e L. 521-2, di modificarle o di porvi fine, essi informano senza indugio le parti della data e dell’ora dell’udienza pubblica (…)”
N ° 2618978/9-Pagina 3

Per quanto riguarda l’urgenza:

2. Le suddette disposizioni dell’articolo L. 521-2 del Codice di Giustizia amministrativa condizionano l’esercizio di tali poteri da parte del giudice della sentenza sommaria a un duplice requisito: da un lato, che un’autorità amministrativa abbia causato un grave e manifestamente illecito pregiudizio ad una libertà fondamentale e, dall’altro, che una particolare urgenza renda necessario un intervento entro quarantotto ore dal momento del sequestro. Dato il loro ufficio, che consiste nel garantire la salvaguardia delle libertà fondamentali, è dovere del giudice sommario adito ai sensi dell’articolo L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa adottare, in caso di urgenza, tutte le misure atte a porre rimedio agli effetti derivanti da un pregiudizio grave e manifestamente illegale causato da un’autorità amministrativa a una libertà fondamentale.

Considerando la data in cui l’ordinanza impugnata ha effetto e la data della manifestazione prevista, l’urgenza è caratterizzata.
Per quanto riguarda la lesione manifestamente illegale di una libertà fondamentale:

4. Secondo i termini dell’articolo L. 211-1 del Codice di sicurezza interna: “Tutte le manifestazioni, parate, raduni di persone e, in generale, tutte le manifestazioni su strade pubbliche sono soggette all’obbligo di una dichiarazione preventiva ( … ) ” Secondo i termini dell’articolo L. 211-4 del presente codice:” Se l’autorità investita di poteri di polizia ritiene che la manifestazione pianificata sia di natura tale da disturbare l’ordine pubblico, la proibirà con un ordine che notificherà immediatamente ai firmatari della dichiarazione presso il loro domicilio prescelto”.

Da tali disposizioni risulta che il rispetto della libertà di manifestazione, che ha il carattere di una libertà fondamentale, deve conciliarsi con il mantenimento dell’ordine pubblico, e che è dovere del Prefetto di polizia (a Parigi, ai sensi dell’articolo L. 2512-13 del Codice generale degli enti locali), in caso di sequestro della dichiarazione preventiva prevista dall’articolo L. 211-1 del Codice di sicurezza interna, valutare il rischio di perturbazioni dell’ordine pubblico e, sotto il controllo del giudice amministrativo, adottare misure atte a prevenire tali perturbazioni, tra cui, se necessario, vietare la manifestazione se tale misura è l’unica in grado di preservare l’ordine pubblico.
Per vietare la manifestazione organizzata dall’associazione —volta a sostenere “(…) l’aspirazione del popolo iraniano alla Pace e alla Libertà; e ad allertare l’opinione pubblica sull’aumento senza precedenti del numero di esecuzioni in Iran”—il Prefetto di Polizia ha fatto affidamento su motivi di rischi per l’ordine pubblico “in un contesto nazionale e internazionale particolarmente teso”, sul luogo di raccolta dei partecipanti e sul loro percorso che li avrebbe portati vicino a diversi edifici pubblici e rappresentanze diplomatiche, sull’elevazione dal 24 marzo 2024 del piano Vigipirate al livello di “urgenza di attacco”, e infine, attraverso il suo solo brief di difesa, il livello di mobilitazione delle forze dell’ordine.
Tuttavia, da un lato, un dialogo costruttivo tra gli organizzatori e il vice capo di stato maggiore della Direzione dell’Ordine pubblico e del traffico della Prefettura di Polizia, avviato il 15 maggio e proseguito fino al 18 giugno, ha portato a una modifica del percorso iniziale richiesto dalla Direzione dell’Ordine pubblico e del traffico (DOPC), come affermato in modo contraddittorio durante i dibattiti. Inoltre, l’elevazione al più alto livello di vigilanza sul rischio terroristico presenta ormai un carattere antico e, infine, la capacità di mantenere l’ordine a Parigi durante i numerosi eventi di ogni tipo organizzati ogni anno è costante. Di conseguenza, i motivi legati al percorso, il livello di vigilanza sugli attacchi e la mobilitazione delle forze dell’ordine non possono costituire motivi in grado di giustificare un divieto totale di una manifestazione.
N ° 2618978/9-Pagina 4

Il Prefetto di Polizia, attraverso la sua memoria difensiva—l’ordine contestato contenente solo motivi stereotipati e privi di specifici elementi contestualizzanti—evoca “un alto rischio che violenze o attacchi” possano essere commessi durante o a margine della manifestazione, in particolare contro i suoi partecipanti. Per stabilire questo rischio, si basa, attraverso le sue osservazioni di difesa, su una nota dei servizi di intelligence relativa alla dimostrazione pianificata. Questa nota segnala un rischio di violenza interna all’interno della manifestazione tra partecipanti e individui appartenenti a un movimento avversario, in particolare il movimento monarchico iraniano. Il suo autore riporta, per la maggior parte, solo elementi generali relativi alla situazione in Iran e alle sue ripercussioni in Europa causate da alcuni gruppi di opposizione all’attuale governo di quello Stato o organizzazioni che sostengono quel governo, e perturbazioni dell’ordine pubblico che si sono verificate in varie città europee tra il 2018 e il 2022 durante altre manifestazioni organizzate con un obiettivo simile a quello proibito.

Tuttavia, da un lato, questa nota riporta che un complotto di attacco è stato impedito all’ultimo minuto dalle forze di polizia nel marzo 2026, prendendo di mira un istituto bancario a Parigi, di cui la Procura nazionale antiterrorismo ha stimato, data la sua descrizione, che non costituiva un progetto su larga scala e che sembrava “in grado di essere collegato” al gruppo filo-iraniano Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI).

D’altra parte, l’autore della nota stima che la manifestazione, data la prevista partecipazione di persone appartenenti o che sostengono l’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo dell’Iran (PMOI/MEK), è esposta al rischio maggiore di un attacco da parte del regime iraniano o del gruppo monarchico iraniano, che favorisce il ritorno al potere di Mohammad Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià dell’Iran, e possiede un servizio di sicurezza interno chiamato SAVAK. Questo “servizio” si presenta come attivo in Europa, partecipando a manifestazioni il 26 aprile 2026, a Londra e il 10 maggio successivo a Ratisbona (Germania), durante le quali i membri delle processioni hanno esposto abiti e striscioni con il simbolo SAVAK.

L’autore della nota rileva inoltre che diversi “report” sono stati raccolti il 16 giugno 2026, sulla piattaforma di aspirazione moncommissariat.fr, attraverso il quale gli autori hanno inserito il simbolo SAVAK nei loro messaggi e hanno minacciato” di piantare una bomba se l’autorità amministrativa [avesse concesso] lo svolgimento della manifestazione il 20 giugno 2026.”Inoltre, è specificato riguardo a queste minacce che potrebbero essere opera dell’opposizione monarchica iraniana nel quadro della sua rivalità con il PMOI, e “potrebbero anche provenire dal regime iraniano tramite proxy circostanziali. Infine, l’autore del documento di intelligence indica che il movimento monarchico, attraverso uno dei suoi membri attivi, Mohammad Sadeghi Ahangar—“noto” per “le sue posizioni pubbliche particolarmente minacciose, in particolare nei confronti delle forze dell’ordine e del Presidente della Repubblica francese”—ha invitato i suoi seguaci a “bloccare il percorso della processione.”

Tutti gli elementi relativi alle minacce rivolte direttamente alla manifestazione prevista, nelle circostanze specifiche del caso, sono di natura tale da caratterizzare un rischio di grave perturbazione dell’ordine pubblico. In queste condizioni, non si può ritenere che il Prefetto di polizia abbia causato un danno manifestamente illegale alla libertà fondamentale di espressione collettiva di idee e opinioni e alla libertà di manifestare.
Da quanto precede risulta che la petizione dell’Association Nouveaux Droits de l’Homme deve essere respinta.
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ORDINE:

Articolo 1: La petizione dell’Association Nouveaux Droits de l’Homme è respinta.

Articolo 2: Questo ordine sarà notificato all’Association Nouveaux Droits de l’Homme e al Ministro dell’Interno. Le copie saranno inviate al Prefetto di Polizia.

Fatto a Parigi, il 20 giugno 2026

Il giudizio sommario giudice,

Sottoscritta

J.-F. SIMONNOT

La Repubblica comanda e ordina al Prefetto di polizia, per quanto lo riguarda, o a qualsiasi commissario di giustizia richiesto per quanto riguarda i percorsi di common law contro privati, di assicurare l’esecuzione di questa decisione.