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Iran-UE:Annullamento della decisione del Consiglio sul blocco dei fondi dei Mojahedin del popolo

ImageIl Tribunale di Istanza annulla la decisione del Consiglio che ordina il blocco dei fondi dell’ organizzazione dei Mojahedin del popolo dell’Iran nella lotta contro il terrorismo. La decisione contestata viola il diritto a una giusta udienza, l’obbligo di dichiarare le ragioni e il diritto a un’effettiva protezione giuridica

Il 28 settembre 2001 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione in base alla quale tutti gli Stati membri dell’ONU sono chiamati a combattere il terrorismo con ogni mezzo, in particolare congelando i fondi delle persone che commettono, o tentano di commettere, atti terroristici. Tale risoluzione, tuttavia, non ha identificato le persone e le entità in questione, lasciando agli Stati membri la facoltà di determinarli.

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AUTORIZZAZIONE STAMPA N. 97/06

12 dicembre 2006
Sentenza del Tribunale di I Istanza sul caso T-228/02

Organizzazione dei Mojahedin del Popolo dell’Iran versus Consiglio dell’Unione Europea

IL TRIBUNALE DI I ISTANZA ANNULLA LA DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE ORDINA IL BLOCCO DEI FONDI DELL’ORGANIZZAZIONE DEI MOJAHEDIN DEL POPOLO DELL’IRAN NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO

La decisione contestata viola il diritto a una giusta udienza, l’obbligo di dichiarare le ragioni e il diritto a un’effettiva protezione giuridica

Il 28 settembre 2001 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione in base alla quale tutti gli Stati membri dell’ONU sono chiamati a combattere il terrorismo con ogni mezzo, in particolare congelando i fondi delle persone che commettono, o tentano di commettere, atti terroristici. Tale risoluzione, tuttavia, non ha identificato le persone e le entità in questione, lasciando agli Stati membri la facoltà di determinarli.

Tale risoluzione è stata portata avanti, all’interno della Comunità, attraverso un punto di vista comune (1) e un regolamento (2) del Consiglio, adottato il 27 dicembre 2001, che dispone di bloccare i fondi e gli altri proventi finanziari e le risorse economiche delle persone e delle entità incluse nella lista redatta e regolarmente aggiornata come deciso dal Consiglio. L’inclusione nella lista deve essere effettuata sulla base di precise informazioni o di materiali presenti nell’archivio, il che dimostra che è stata presa una decisione da parte dell’autorità nazionale competente, solitamente un’autorità giuridica, riguardo alle persone e alle entità in questione, senza tenere conto delle conseguenze dell’istigazione delle investigazioni e di un processo per atto terroristico, un tentativo di perpetrare, prendere parte a o facilitare tali azioni sulla base di fatti o indizi credibili, o sulla base di una colpevolezza in questo senso. I nomi delle persone o delle entità della lista devono essere aggiornati a intervalli regolari e al massimo ogni sei mesi, perché si possa essere certi che sussistono ancora le basi per mantenerli all’interno della lista.

L’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo dell’Iran (OMPI, Mojahedin del Popolo dell’Iran) è stata fondata nel 1965 con l’obiettivo di sostituire il regime dello Scià in Iran e, quindi, il regime dei mullah, con una democrazia. In passato ha avuto un braccio armato attivo all’interno dell’Iran. Tuttavia ha dichiarato di aver espressamente rinunciato ad ogni tipo di attività militare dal giugno 2001.

Secondo una posizione comune e una risoluzione del 2 maggio 2002, il Consiglio ha aggiornato la lista delle persone e delle entità i cui fondi devono essere congelati per la causa della lotta al terrorismo, includendo, tra gli altri, l’OMPI. Da allora il Consiglio ha adottato un certo numero di posizioni e risoluzioni comuni aggiornando la lista in questione. L’OMPI è stato sempre mantenuto sulla lista.

(1) Posizione comune 2001/931/CFSP sull’applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo (OJ 2001 L 344, p. 93).
(2)  Regolamento del Consiglio (CE) n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001 su specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità a fini della lotta al terrorismo (OJ 2001 L 344, p. 70).

L’OMPI ha portato avanti un’azione presso il tribunale di I Istanza chiedendo la cancellazione di tali posizioni e risoluzioni comuni, come anche delle azioni che vi si riferiscono.

Il Tribunale ha rilevato che determinate salvaguardie e determinati diritti, incluso il diritto a una giusta udienza, l’obbligo di dichiarare le ragioni e il diritto a un’effettiva protezione giuridica sono, come fatti di principio, pienamente applicabili nel contesto dell’adozione di una decisione comunitaria di bloccare i fondi ai sensi del regolamento n. 2580/2001.

Riguardo a questo, il Tribunale opera una distinzione tra il caso in esame e i casi riguardanti il congelamento dei fondi di persone ed entità collegate a Osama bin Laden, ad Al-Qaeda e ai Talebani, che erano i soggetti delle sentenze di Yusuf e Kadi del 21 settembre 2005 (3) e anche delle sentenze di Ayadi e Hassan del 12 luglio 2006 (4). Per tali casi il Consiglio e la Commissione hanno semplicemente trasferito a livello comunitario le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le decisioni del suo Comitato sanzionatorio, che ha identificato per nome le persone in questione senza che le istituzioni comunitarie potessero avere alcuna discrezionalità sull’appropriatezza o sulla fondatezza di tali decisioni. Al contrario, in questo caso il Consiglio di Sicurezza ha lasciato ai singoli Stati membri dell’ONU il potere di decidere riguardo all’identificazione delle persone e delle entità i cui fondi devono essere congelati. In tal modo tale identificazione coinvolge l’esercizio dei poteri di competenza comunitaria, consentendo una valutazione discrezionale da parte della Comunità. In tali circostanze il Consiglio, in linea di principio, pone limiti al rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario.

Il Tribunale ritiene che il principio generale del rispetto del diritto a una giusta udienza non richiede che le persone in questione debbano essere ascoltate dal Consiglio una volta che sia stata adottata nei loro confronti la decisione iniziale di congelarne i fondi, dal momento che devono essere sottoposte a un effetto sorpresa. Tuttavia, tale principio richiede che, senza che ciò comprometta le precedenti decisioni riguardanti la sicurezza della Comunità e dei suoi Stati membri, o l’andamento dei loro rapporti interni, i partiti interessati debbano essere messi al corrente delle informazioni specifiche o dei materiali d’archivio che indicano che è stata adottata una decisione nei loro riguardi da parte dell’autorità competente di uno Stato membro nel più breve tempo possibile, anche in concomitanza con o immediatamente dopo l’adozione di tale decisione. Sottoposti alle stesse riserve, i partiti in questione debbono avere l’opportunità di venire effettivamente a conoscenza di ogni decisione riguardante il mantenimento del congelamento dei loro fondi.

Allo stesso modo, senza che ciò comprometta le precedenti decisioni riguardanti la sicurezza della Comunità e dei suoi Stati membri, o l’andamento dei loro rapporti interni, deve essere redatta la dichiarazione sulle motivazioni iniziali e sulla conseguente decisione di congelare i fondi e devono altresì essere specificati i riferimenti riguardanti le informazioni specifiche o i documenti d’archivio che indicano che la decisione è stata adottata sulla basi di essi da parte dell’autorità competente di uno Stato membro. Tale dichiarazione deve anche contenere le motivazioni per le quali il Consiglio ritiene, nell’esercizio della propria discrezionalità, che una tale misura debba essere adottata nei confronti dei partiti in questione.

Infine, il diritto ad una effettiva protezione giuridica è realmente assicurato dal diritto dei partiti in questione di intraprendere un’azione giuridica contro qualunque decisione di congela-

(3) Cfr. Autorizzazione stampa n. 79/05 del 21 settembre 2005.
(4) Cfr. Autorizzazione stampa n. 57/06 del 12 luglio 2006.
lare i loro fondi o mantenerli congelati. Tuttavia, data l’ampia discrezionalità di cui gode il Consiglio in questo ambito, la revisione, da parte del Tribunale, della legittimità di tali decisioni deve essere limitata a controllare che i procedimenti che sovrintendono a tali decisioni e la dichiarazione delle motivazioni siano conformi, che le procedure siano materialmente accurate e che non vi siano errori evidenti nell’esposizione dei fatti o disfunzioni del potere.

Applicando tali principi ai fatti del caso presente il tribunale nota, per prima cosa, che la legislazione prevalente non provvede in maniera esplicita a notificare le evidenze addotte o ad ascoltare i partiti in questione, neanche prima o in concomitanza con l’adozione di una decisione iniziale di congelare i loro fondi o, nel contesto dell’adozione di una decisione posteriore, con l’intenzione di rimuoverli dalla lista.

Inoltre, il Tribunale ritiene che in nessun momento precedente l’azione giuridica ci sia stata evidenza addotta contro l’OMPI e a questa notificata. Neanche la decisione iniziale di congelarne i fondi o la conseguente decisione di mantenerne il congelamento menziona informazioni specifiche o documenti d’archivio che dimostrino che una decisione che ne giustifichi il mantenimento all’interno della lista sia stata presa nei suoi riguardi da parte di una competente autorità nazionale.

Il Tribunale da ciò deduce che la decisione in questione non contiene sufficienti motivazioni.

Non solo l’OMPI non è stata messa in condizione di portare a conoscenza del Consiglio il proprio punto di vista ma, in assenza di una qualunque dichiarazione, per quanto riguarda la decisione contestata, relativa ai fondamenti presenti e specifici che giustifichino tale decisione, non è stata messa in condizione di avvalersi dei propri diritti di agire per vie legali.

Inoltre, né i documenti materiali prodotti prima dell’avvenuta presentazione del caso davanti al Tribunale, né le risposte fornite all’udienza del Consiglio e del Regno Unito in risposta alle domande poste dal Tribunale, l’hanno messa in condizione di condurre una revisione giuridica, dal momento che non si trova neanche nella posizione di determinare con una certa esattezza quale sia la decisione nazionale sulla quale si basa la decisione contestata.

In conclusione, il Tribunale ritiene che la decisione che ha ordinato di congelare i fondi dell’OMPI non contenga sufficienti dichiarazioni delle motivazioni e che sia stata adottata nel corso di un procedimento durante il quale non è stato rispettato il diritto del partito a una giusta udienza e di non essere in condizione di rivedere la legittimità di tale decisione. Conseguentemente, tale decisione riguardante l’OMPI deve essere annullata.

AVVERTENZE: Un ricorso contro la sentenza del Tribunale di I Istanza, limitatamente ai punti relativi alla legislazione, può essere presentato presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee entro due mesi dalla presente questa notifica.

Documento non ufficiale per uso mediatico, non impegnativo per il Tribunale di I Istanza.
Lingue disponibili: ES, CS, DE, EN, FR, HU, PL, SK, SL
Il testo integrale della sentenza è reperibile sul sito internet del Tribunale
http://curia.europa.eu./jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=T-228/02
Può essere consultato dopo il mezzogiorno (CET) del giorno dell’emanazione della sentenza.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare Christopher Fretwell
Tel: (00352) 4303 3355 Fax: (00352) 4303 2731

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